Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa
Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa, aggiornato e semplificato rispetto al modello precedente, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Tutte le indicazione della proceduta seguendo il link http://www.mef.gov.it/…/Pubblicato-il-nuovo-modulo-per-acc…/
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
È stata ampliata l’operatività del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, (il cosiddetto fondo Gasparrini) che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e ai professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- è possibile beneficiare della sospensione anche se ne è già fruito in passato (purché l’ammortamento sia ripreso da tre mesi)
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
La misura si applica anche a mutui concessi da meno di un anno.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.